I requisti per la domanda di congedo maternità
Per le lavoratrici disoccupate o sospese, il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni. Per le disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione, il diritto all’indennità di maternità spetta solo se il congedo di maternità è iniziato entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e sono stati versati all’INPS 26 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) sono richiesti 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l’inizio del congedo (articolo 62 del T.U.).
Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti esclusivamente alla gestione separata INPS e non pensionati, il diritto all’indennità di maternità/paternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo di maternità (o paternità) risultano effettivamente accreditati o dovuti alla gestione separata almeno tre contributi mensili comprensivi della predetta aliquota maggiorata (automaticità delle prestazioni, articolo 64-ter del T.U., introdotto dal decreto legislativo 80/2015). Per ogni approfondimento si rinvia alla circolare INPS 26 febbraio 2016 n. 42.
Secondo la legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni (circolare INPS 130/2013), alle artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, è richiesta l’iscrizione alla gestione dell’INPS in base all’attività svolta e la regolarità del versamento dei contributi anche per i mesi compresi nel periodo di maternità (due mesi precedenti e tre mesi successivi la data del parto).
L’indennità può essere richiesta anche se l’iscrizione alla propria gestione è avvenuta successivamente alla data di inizio del periodo indennizzabile per maternità. Se l’iscrizione è richiesta entro i termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni dall’inizio dell’attività negli altri casi) e l’attività è iniziata prima dell’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per l’intero periodo di maternità. Nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma sia iniziata, invece, successivamente all’inizio del periodo di maternità, l’indennità spetta per il periodo successivo all’inizio dell’attività.
Se l’iscrizione avviene oltre i termini di legge, l’indennità di maternità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione alle gestione di appartenenza.
Per le lavoratrici assicurate ex IPSEMA dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173), la competenza territoriale alla gestione delle pratiche è quella prevista per la generalità dei lavoratori e determinata in base alla residenza dell’assicurato.
Quando presentare la domanda?
La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
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La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.
Le lavoratrici autonome trasmettono la domanda a parto avvenuto.
Nei casi di pagamento a conguaglio, ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno quindici giorni e, se richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.
Come fare la domanda
La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato, per tutti i pagamenti effettuati direttamente da INPS e per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che scelgono il pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G (circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173).
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact Center Integrato INPS-INAIL al numero 803 156 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
- Enti di Patronato e intermediari dell’istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda prevede la possibilità di allegare documentazione utile come provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata, provvedimenti di adozione o affidamento, autorizzazione all’ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni internazionali, attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato e così via.
La domanda è, invece, cartacea per le lavoratrici e lavoratori assicurati ex IPSEMA, dipendenti da datori di lavoro che rinunciano al pagamento delle indennità con il conguaglio CA2G e la competenza territoriale dipende dalle istruzioni operative fornite con circolare INPS 23 ottobre 2015 n. 173. La domanda cartacea deve includere il certificato medico di gravidanza e ogni altra certificazione medico sanitaria richiesta per l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità dev’essere presentata in originale alla sede INPS competente, allo sportello o con raccomandata postale in busta chiusa.
Sulla busta contenente la certificazione medico sanitaria va indicato il numero di protocollo rilasciato dalla procedura di invio online e la dicitura “documentazione domanda di maternità/paternità – certificazione medico sanitaria” (per la legge sulla privacy).